Assegno per congedo matrimoniale

Cos’è

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

A chi è rivolto

L’assegno per congedo matrimoniale è destinato ad entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF).

L’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.

I lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, hanno diritto alla prestazione se residenti in Italia prima del matrimonio/unione civile. Devono allegare alla domanda una certificazione attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio/unione civile rilasciato dall’Autorità estera.

Come funziona

__________________

Quanto spetta

L’assegno per il congedo matrimoniale è pari a:

  • sette giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • sette giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • otto giornate di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

L’assegno è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea.

L’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione ( NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

INPS paga direttamente l’assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.

Domanda

____________

Quando fare domanda

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

Come fare domanda

I lavoratori occupati presentano la domanda al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia con i dati dell’atto rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini, si può presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi presentano domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola in tre voci:

  • Informazioni, pagina che descrive la prestazione specificando chi ha diritto a fruirne;
  • Inserimento domanda, funzionalità che consente di compilare e trasmettere all’INPS la domanda di assegno per congedo matrimoniale;
  • Consultazione domande, funzionalità per la consultazione dell’elenco delle domande già inviate.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I lavoratori disoccupati devono allegare alla domanda:

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio/unione civile, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
  • la copia dell’ultima busta paga.

I lavoratori richiamati alle armi devono allegare alla domanda:

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, che dura alla data del matrimonio/unione civile da almeno una settimana;
  • la copia dell’ultima busta paga.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso l’Ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, sul codice IBAN indicato nella domanda dal lavoratore.