BONUS ELETTRICO

CHE COS’È IL BONUS ELETTRICO?

È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

Il bonus è previsto per:

1) Disagio economico per famiglie con ISEE non superiore a 7.500 euro o per famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro

Chi ne ha diritto:

ossono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;
  • ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

Ogni nucleo famigliare che abbia i requisiti  può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

Dove si presenta la domanda? La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

  • documento di identità
  • eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura)
  • modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione
  • attestazione ISEE in corso di validità – vedi anche Il nuovo ISEE 2015
  • allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
  • l’allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 7.500 euro (ma entro i 20.000)

È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). È un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero e sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus) e presso i Comuni. È possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus elettrico che quello del gas per disagio economico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune o al CAF.

È possibile delegare una terza persona per presentare la domanda? Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.

Quanto vale il bonus per disagio economico? Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’Autorità. Per l’anno 2016 questi sono i valori:

Numerosità familiare 1-2 componenti € 80
Numerosità familiare 3-4 componenti € 93
Numerosità familiare oltre 4 componenti € 153

valori per gli anni precedenti (2009/2015)

Come viene corrisposto il bonus elettrico? L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto? Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus. Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
    Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta? La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), il sistema informativo on line che gestisce l’intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei requisiti. Collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica”  è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta.

Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus? Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Come si rinnova la domanda di bonus? Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda. Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).

Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
I moduli da utilizzare sono, in alternativa:

  • Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il modulo A;
  • Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).

Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui  decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).  Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi. (vedi anche Il nuovo ISEE 2015)

Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)? Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo. Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familliari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus. Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VR (variazione residenza). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto. Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.

Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica? Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

Può essere interrotta l’erogazione del bonus? Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione. Se per esempio:

  • I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
  • La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
  • Il contratto di energia elettrica da “uso residente” diventa “non residente”;
  • Il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
  • La tariffa da “uso domestico” diventa “uso non domestico”

il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto. ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.

2) Gravi condizioni di salute (disagio fisico) per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l’energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita
Chi ne ha diritto:
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)
Quali documenti servono per presentare la domanda?
  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B compilato;

È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

È necessario presentare l’ISEE per ottenere il bonus per gravi condizioni di salute? No, non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

È possibile delegare un’altra persona per presentare la domanda? Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.

Quanto vale il bonus per disagio fisico? Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

€/anno per punto prelievo

FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA
extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno) fino a 600 kWh/anno tra 600 e 1200 kWh/anno oltre 1200 kWh/anno
fino a 3 kW € 175 € 288 € 417
oltre 3 kW (da 4,5 kW in su) € 410 € 519 € 628

valori anni precedenti

Il valore del bonus per disagio fisico è uguale per tutti? 
No, sono previsti tre livelli. L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari usati e alle ore di impiego, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.
Come si riceve il bonus?
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus. Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
  • presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
    Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?
senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

L’erogazione del bonus può essere interrotta?
Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.

Per ulteriori approfondimenti accedere al link:
https://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bonus-elettrico/