Maggiorazioni Assegno unico e universale per i figli a carico

Dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile assegnato ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Il Governo prevede delle maggiorazioni nei seguenti casi:

  • Maggiorazioni per genitori entrambi lavoratori, l’Inps prevede per i genitori titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione di 30 euro mensili. Tale importo spetta per un Isee inferiore a 15.000 e decresce al crescere dell’Isee.
  • Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante
  • Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati, l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
  • l’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore
    a 8.000 euro annui;
    3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
    l’impiego;
    4) svolga il servizio civile universale.                                                                                                                           Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel
    nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
    – nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla
    soglia di euro 4.000;
    – nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo
    pari a euro 8.000.

Per maggiori informazioni consultare l’allegato PDF

INPS-Messaggio_numero_1714_del_20-04-2022.pdf (famiglienumerose.org)